L’opposizione al Decreto Ingiuntivo è l’atto con cui il debitore ingiunto che ritiene la condanna ingiusta, impugna il decreto emesso nei suoi confronti.
Richiedi una consulenza allo Studio Legale BGM di Torino
COS’È IL DECRETO INGIUNTIVO
Il Decreto ingiuntivo è un atto emesso dal Giudice su richiesta del creditore quando questo è in possesso della prova scritta del mancato pagamento di una certa somma di denaro o della mancata consegna di un bene o servizio.
Il Decreto Ingiuntivo ingiunge quindi al debitore di pagare una determinata somma di denaro o consegnare un determinato bene entro un termine perentorio fissato dal giudice, di solito 10 giorni dalla notifica dell’atto, con l’avvertimento che se entro tale termine non avrà adempiuto o non avrà presentato opposizione al decreto, si procederà ad esecuzione forzata.
OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO
Una volta notificato il Decreto Ingiuntivo il debitore potrà percorrere due strade alternative. Se sa che il debito esiste e non ha alcun modo di dimostrare il contrario e per evitare di incorrere in ulteriori spese, l’unica via è quella di onorare il proprio debito. Per far questo avrà la possibilità di chiederne la rateizzazione presentando apposita domanda.
Se invece ritiene la richiesta ingiusta o infondata dovrà presentare Opposizione al Decreto Ingiuntivo.
L’Opposizione al decreto ingiuntivo va fatta con atto di citazione da depositarsi nello stesso Ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo entro 40 giorni dalla notifica dello stesso o entro altro termine fissato dal giudice nel decreto stesso.
CONSEGUENZE DELL’OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO
Se il Decreto ingiuntivo rappresenta il risultato di un atto unilaterale del creditore, con l’Opposizione al decreto ingiuntivo si viene ad instaurare un procedimento ordinario con contraddittorio tra le parti.
L’instaurarsi del procedimento comporta un ribaltamento della posizione delle parti con il debitore che assume le vesti dell’attore e il creditore che diviene convenuto.
Conseguenza rilevante dell’Opposizione è che nel caso in cui il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo, su istanza dell’opponente il giudice può sospenderne la provvisoria esecutività nel caso ricorrano gravi motivi con ordinanza non impugnabile ( art 649 c.p.c).
Al contrario l’art 648 c.p.c. prevede che se il decreto ingiuntivo non è provvisoriamente esecutivo, il giudice può ordinarne la provvisoria esecutività solo nel caso in cui l’opposizione non sia fondata su prove scritte o se il procedimento appare di difficile soluzione.
Il giudizio può concludersi con:
– accoglimento dell’opposizione con relativo annullamento del decreto e conseguente necessità per il creditore di restituire quanto già avuto dal debitore;
– rigetto integrale dell’opposione, in questo caso il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva;
– accoglimento parziale dell’opposizione del debitore. In questo caso, titolo esecutivo sarà unicamente la sentenza emessa e gli atti esecutivi già compiuti conserveranno efficacia nei limiti delle somme riconosciute dalla sentenza.