Come e quando autocertificare un diploma

Autocertificare un diploma rientra tra le azioni più importanti per coloro i quali devono soddisfare determinate necessità tanto lavorative quanto amministrative. Parliamo difatti di una possibilità, riconosciuta dalla normativa vigente, che permette al dichiarante di sostituire pro tempore un eventuale atto ufficiale.

Non di rado, per motivi di necessità e talvolta urgenza, il cittadino è costretto a dimostrare la veridicità delle sue affermazioni scolastiche e professionali: ecco dunque il riconoscimento di questo vero e proprio diritto, facendo leva sull’autoresponsabilità del dichiarante.

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Le dichiarazioni sostitutive

Ci sono documenti conservati esclusivamente dalla Pubblica Amministrazione. Atti di nascita, di morte, stati di famiglia, domicilio, residenza e, ovviamente, titoli di studio conseguiti dal cittadino. Esistono per l’appunto appositi registri dai quali attingere queste importantissime informazioni.

Bisogna tuttavia precisare che la conservazione degli atti da un lato garantisca l’autenticità degli stessi avversi alle dichiarazioni mendaci, dall’altro cagioni spesso una dilazione dei periodi per il richiedente che si tramuta in una vera e propria perdita di tempo prezioso.

L’Italia non eccelle per velocità burocratica, ed è in ciò che va rinvenuta la ratio del legislatore di de-certificare gli atti benintesi successivi accertamenti.

In quali casi è necessario

Il diploma è quell’attestato rilasciato dagli istituti scolastici al fine di certificare il raggiungimento, dell’ormai ex studente, di un titolo di studio. I casi in cui il titolo serve coincidono per lo più con la fattispecie lavorativa o con quella del proseguimento degli studi:

  • permettere al certificante l’iscrizione a un corso di studi superiore a quello posseduto
  • partecipare a concorsi pubblici in cui è richiesto obbligatoriamente un certo titolo o determinate qualifiche
  • per motivi lavorativi, soprattutto per la stipulazione di determinati contratti di lavoro per cui la legge richiede la condicio sine qua non di un diploma ad hoc

Diploma: quanti ne esistono

Nel modus dicendi generico italiano v’è la consuetudine di utilizzare il sostantivo solo per identificare il diploma di scuola superiore, ma nella realtà al situazione è più complessa.

Esistono difatti diplomi dalla scuola – ovvero a seguito del superamento di un esame -, di benemerenza di insegnamento o istruzione, universitario e, ovviamente, professionali, ovverosia inerenti all’ottenimento di attestati di formazione per il lavoro.

Ecco come l’iter

Dopo le suddette doverose precisazioni normative, capiamo come redigerlo. Partiamo anzitutto dal titolo, fondamentale per far capire al lettore la tipologia di autocertificazione; insomma, il nomen iuris.

Si procederà dunque alla classica forma in cui si fissano le proprie generalità e i propri recapiti, col celeberrimo “Io sottoscritto/a… , nato/a a… “ a cui far seguire l’ammissione della conoscenza delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false o mendaci.

In tal guisa è di primaria importanza ricordare l’esistenza della normativa ad hoc nella fattispecie degli articoli 75 e 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e del 47 del D.P.R. 445/2000 in merito alle sanzioni penali applicabili.

Si procederà poi alla stesura del corpus vero e proprio, cioè del titolo conseguito, della data, dell’eventuale voto, e soprattutto dell’istitiuto presso il quale sarà possibile procedere all’accertamento dello stesso.

La firma è necessaria e tecnicamente obbligatoria, essendo l’unica forma di garanza – o comunque di successiva verifica – della legittimità della richiesta.

Si consiglia vivamente di allegare anche dei documenti di riconoscimento attraverso copia fotostatica, possibilmente firmata dal richiedente.

Validità dell’atto

Non bisogna pensare che un simil documento abbia validità illimitata. Anzi, come spesso sottolineato tanto dalla giurisprudenza quanto dal legislatore, l’autocertificazione ha una durata pro tempore di soli sei mesi, oltre ai quali occorrerà procedere o con la compilazione di nuovo documento sostitutivo, o con la presentazione dell’originale atto di notorietà.

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Autore dell'articolo: Eleonora