Un centro commerciale con cinema, supermercato e uffici al piano superiore: come si progetta la sicurezza antincendio quando nessuna singola regola prescrittiva descrive bene l’edificio nel suo insieme? L’ingegneria della sicurezza antincendio, o Fire Safety Engineering, risponde con scenari calcolati su misura per quell’edificio specifico, invece che con una checklist pensata per il caso generico.
Su progetti come un grattacielo a funzioni miste o un parcheggio interrato sotto una galleria affollata, il metodo di lavoro sta cambiando proprio per questo motivo: le regole standard, pur restando il punto di partenza, faticano a cogliere come si comporta davvero l’edificio in caso di incendio quando le funzioni si sovrappongono, i volumi sono continui su più piani e gli affollamenti variano molto nell’arco della giornata.
Cos’è l’ingegneria della sicurezza antincendio (FSE) e perché oggi è centrale negli edifici complessi
La FSE è l’approccio che verifica gli obiettivi di sicurezza calcolando scenari di incendio credibili per lo specifico edificio, invece di limitarsi al rispetto di requisiti prescrittivi fissi pensati per un caso generico. Nei progetti più articolati può influenzare scelte come la collocazione delle compartimentazioni, il dimensionamento delle vie di esodo o la configurazione dei sistemi di controllo fumi, affiancando o sostituendo soluzioni standard con un’analisi costruita sul singolo edificio.
Gli edifici complessi sono il terreno dove questo approccio mostra tutta la sua utilità. Un centro commerciale con cinema, supermercato e uffici al piano superiore non si comporta, in caso di incendio, come la semplice somma delle sue parti: il fumo può propagarsi in modo diverso da zona a zona, le persone reagiscono in base a dove si trovano, e una regola pensata per un singolo uso rischia di risultare troppo rigida in un punto e poco cautelativa in un altro.
Le due strade, prescrittiva e prestazionale, non si escludono a vicenda: spesso convivono nello stesso progetto, con soluzioni conformi per le parti standard dell’edificio e soluzioni alternative, sostenute da analisi ingegneristiche, riservate ai punti più critici.
Dal rispetto delle regole al governo del rischio: cosa cambia nel metodo di progettazione
Il passaggio più rilevante non riguarda i materiali o gli impianti, ma il momento in cui si comincia a ragionare di sicurezza antincendio. Su un progetto impostato per prescrizione, le regole sono fisse e note in anticipo, e il tema può essere affrontato anche in una fase progettuale relativamente avanzata. Su un progetto che punta su soluzioni prestazionali, invece, conviene introdurre l’analisi del rischio incendio già nel concept architettonico, perché layout, altezze, materiali di facciata e distribuzione dei carichi d’incendio condizionano direttamente i risultati del calcolo.
Concretamente, questo significa identificare gli scenari di incendio ragionevolmente attesi, non il caso peggiore in assoluto ma quelli coerenti con le attività previste, individuare condizioni limite oltre le quali gli spazi non sono più considerati percorribili in sicurezza e confrontarle con i tempi di esodo stimati. È un lavoro che richiede coordinamento costante tra chi progetta l’architettura, chi dimensiona gli impianti, chi calcola le strutture e chi gestirà l’edificio una volta in esercizio.
Proprio per questa natura multidisciplinare, su molti progetti complessi diventa utile avere un interlocutore unico capace di seguire l’intero percorso, dal concept antincendio alla gestione in esercizio, riducendo il rischio di scollamenti tra le fasi. È il tipo di continuità che un team come quello di Safety-Fire, attivo da oltre vent’anni nell’ingegneria della sicurezza antincendio in ambito nazionale e internazionale, mette a disposizione dei progettisti su interventi di questa scala.
Il quadro normativo di riferimento, il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015), è organizzato per sostenere proprio questo doppio binario: una Sezione G con le generalità, una Sezione S dedicata alla strategia antincendio con i capitoli da S.1 a S.10, che trattano esodo, controllo fumi, resistenza al fuoco e altri aspetti trasversali, una Sezione V con le regole tecniche verticali specifiche per le singole attività e una Sezione M, articolata nei capitoli M.1-M.3, con i metodi di calcolo. Nel testo coordinato in vigore dal 1 gennaio 2023, revisione 00, questa architettura integra capitolo dopo capitolo tutte le regole tecniche verticali introdotte nel tempo: è il motivo per cui chi lavora su un edificio complesso deve conoscere bene sia la logica trasversale della Sezione S sia i capitoli verticali pertinenti.
I nodi tipici degli edifici complessi: dove la FSE fa davvero la differenza
Ci sono alcuni punti del progetto in cui l’approccio ingegneristico smette di essere un’opzione e diventa quasi una necessità operativa.
- Negli atri e negli spazi a tutta altezza, il comportamento del fumo tende a differenziarsi molto da quello di ambienti più compartimentati: per questo i sistemi di controllo ed evacuazione fumi vengono in genere dimensionati con calcoli specifici, non con tabelle pensate per locali di dimensioni ordinarie.
- Le facciate e l’involucro edilizio sono diventati un tema a sé, soprattutto dove si usano sistemi ventilati o materiali compositi: la propagazione di un incendio lungo la facciata, attraverso intercapedini e giunti, richiede attenzione a dettagli costruttivi che un tempo erano considerati puramente estetici. Non a caso il Codice di prevenzione incendi ha dedicato un capitolo specifico a questo tema, il V.13 sulle chiusure d’ambito degli edifici civili, introdotto con il D.M. 30 marzo 2022 ed entrato in vigore il 7 luglio 2022.
- Nelle autorimesse e nei parcheggi multipiano la combinazione di carichi d’incendio concentrati e percorsi di esodo spesso compressi richiede un equilibrio tra rivelazione, gestione dei fumi e vie di fuga; la regola tecnica dedicata, il capitolo V.6, è stata introdotta con il D.M. 21 febbraio 2017.
- Nei luoghi ad alto affollamento, pensiamo a centri commerciali ma anche a strutture per intrattenimento e spettacolo, regolate dal capitolo V.15 introdotto con il D.M. 22 novembre 2022 e in vigore dal 1 gennaio 2023, la gestione dei flussi di persone durante l’esodo diventa un problema di progettazione degli spazi tanto quanto di impianti.
- Nella logistica e nei grandi magazzini, dove i carichi d’incendio variano molto in base alla merce stoccata e alle altezze di stoccaggio, la scelta del sistema di protezione attiva e del layout va spesso verificata caso per caso: una soluzione pensata per uno stoccaggio generico può non essere adeguata a un deposito con altezze elevate o merci particolarmente combustibili.
- Negli edifici alti, infine, la distanza tra i piani più elevati e l’uscita a livello del terreno pone interrogativi specifici sulla gestione dell’esodo: in molti casi si valutano strategie differenziate per fasce di piani e misure dedicate ai vani scala e alle vie di fuga, da giustificare con un’analisi ingegneristica caso per caso, non da assumere per default.
Per capire come questi temi si traducono in decisioni concrete, vale la pena guardare a due situazioni ricorrenti. La prima è l’atrio a tutta altezza in un edificio a funzioni miste, uffici ai piani alti, retail e ristorazione al piano terra, magari con una hall comune. Qui la domanda non è se servano misure aggiuntive, ma quali: si può restare sulla prescrizione trattando l’atrio come una grande compartimentazione separata, oppure conviene un’analisi prestazionale che valuti nel dettaglio il volume specifico e permetta soluzioni architettoniche più aperte? La scelta incide su cosa va preparato per il Comando: nel primo caso possono bastare gli elaborati standard, nel secondo servono scenari di incendio descritti e motivati, oltre a un confronto esplicito con le alternative scartate.
La seconda situazione è l’autorimessa multipiano interrata sotto un centro commerciale. Qui si sovrappongono due regole tecniche verticali, quella sulle autorimesse e quella sulle attività commerciali, più la necessità di garantire che l’esodo dai piani interrati non interferisca con i flussi di persone ai piani superiori nei momenti di massimo affollamento. In casi come questo, una documentazione che spiega fin dall’inizio come le due strategie sono state coordinate tra loro, e non semplicemente giustapposte a progetto concluso, può aiutare a semplificare il confronto con l’organo di controllo.
Soluzioni prescrittive e soluzioni alternative: quando ha senso l’approccio prestazionale
Non tutti gli edifici complessi richiedono soluzioni alternative su ogni aspetto del progetto. Spesso conviene restare sulla prescrizione per le parti standard, scale, uscite di sicurezza in numero sufficiente, resistenza al fuoco delle strutture, e riservare l’analisi prestazionale ai punti dove i vincoli architettonici renderebbero la prescrizione troppo penalizzante o semplicemente inapplicabile: un grande atrio continuo, un edificio storico da recuperare senza alterarne i prospetti, un cambio di destinazione d’uso in un volume che non può essere ricompartimentato.
Il vantaggio della strada prestazionale è la flessibilità: permette soluzioni architettoniche altrimenti difficili da realizzare, a patto di dimostrarne l’equivalenza in termini di sicurezza. Il limite è che richiede competenze specifiche, dati affidabili sui materiali e sui carichi d’incendio, e un dialogo costante con l’organo di controllo. Ogni scelta comporta poi un compromesso da valutare caso per caso: un maggior numero di impianti attivi può in alcuni casi compensare una compartimentazione meno rigida, ma richiede attenzione alla loro manutenzione e affidabilità nel tempo, aspetto da considerare già in fase di progetto e non solo in esercizio.
Un esempio di come il quadro normativo si evolva senza stravolgere i progetti già avviati è il D.M. 14 febbraio 2020, che ha aggiornato integralmente i capitoli su uffici, attività ricettive turistico-alberghiere, autorimesse, attività scolastiche e commerciali, con effetto dal 5 aprile 2020. Per le attività già progettate o rese conformi sulla base delle regole tecniche precedenti, il decreto non comporta adeguamenti: un perimetro specifico, limitato a questi casi, che va verificato situazione per situazione e non esteso come principio generale a ogni futuro aggiornamento normativo.
Modellazione e simulazioni: come si usano bene senza trasformarle in numeri senza progetto
Le simulazioni computazionali, modelli di sviluppo dell’incendio, di propagazione dei fumi, di esodo, sono strumenti utili per confrontare alternative progettuali e individuare criticità, ma restano strumenti al servizio del progetto, non un numero che giustifichi a posteriori una scelta già presa. La qualità di questi modelli dipende in larga parte dalla qualità degli input: carichi d’incendio realistici per quella specifica attività, geometrie fedeli al progetto reale, condizioni di ventilazione plausibili, ipotesi ragionevoli sul comportamento degli occupanti.
Un progetto solido dovrebbe dichiarare sempre le proprie ipotesi e mantenere margini di sicurezza espliciti, discutendo quanto i risultati possano variare al variare di quelle ipotesi. Una simulazione che restituisce un singolo valore senza alcun confronto con scenari alternativi meriterebbe, in via generale, di essere guardata con una certa cautela, specialmente su edifici complessi dove piccole variazioni nei dati di ingresso possono spostare in modo significativo l’esito del calcolo.
Il processo con i Vigili del Fuoco: documentazione, verifiche e punti di attenzione
Il percorso autorizzativo parte dall’impostazione del progetto antincendio: obiettivi di sicurezza, strategia generale, misure specifiche e, per gli edifici in esercizio, gestione della sicurezza antincendio nel tempo. Una documentazione che spiega con chiarezza le scelte progettuali, non solo i risultati, perché si è scelta quella larghezza di esodo, perché quel sistema di controllo fumi, quali scenari sono stati considerati e quali esclusi, e con quali motivazioni, può in molti casi facilitare il confronto con il Comando competente.
Il riferimento per l’organizzazione dei contenuti resta il Codice di prevenzione incendi, il cui testo coordinato è in vigore dal 1 gennaio 2023, revisione 00, e integra capitolo dopo capitolo le regole tecniche verticali introdotte nel tempo: dagli uffici (V.4, D.M. 8 giugno 2016) alle attività ricettive (V.5, D.M. 9 agosto 2016), dalle autorimesse (V.6, D.M. 21 febbraio 2017) alle scuole (V.7, D.M. 7 agosto 2017), dalle attività commerciali (V.8, D.M. 23 novembre 2018) agli asili nido (V.9, D.M. 6 aprile 2020, in vigore dal 29 aprile 2020), fino ai capitoli più recenti su musei e luoghi tutelati (V.10), strutture sanitarie (V.11), chiusure d’ambito (V.13), edifici di civile abitazione (V.14) e attività di intrattenimento e spettacolo (V.15). Conoscere questa architettura aiuta a capire quale capitolo verticale si applica a un edificio con funzioni miste e dove, invece, serve un’analisi prestazionale perché nessun capitolo copre perfettamente il caso specifico.
In Italia: orientarsi tra D.P.R. 151/2011 e Codice di prevenzione incendi
Per chi lavora su edifici complessi in Italia, un livello ulteriore da tenere presente riguarda la categorizzazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi secondo il D.P.R. 151/2011, che assegna le attività a categorie di rischio crescente anche in base a soglie operative molto specifiche: gli stabilimenti che producono o impiegano gas infiammabili o comburenti oltre i 25 Nm3/h rientrano tra le prime attività elencate, mentre un’officina che esegue saldatura e taglio dei metalli passa dalla categoria B alla categoria C quando supera i dieci addetti dedicati a quella mansione. Sono esempi che mostrano come la categoria di rischio, e quindi l’iter con il Comando VVF e la relativa SCIA antincendio, dipenda da dettagli operativi da verificare fin dalle prime fasi di progetto, prima ancora di entrare nel merito delle soluzioni tecniche.
Le varianti in corso d’opera restano il momento più delicato dell’intero iter: ogni modifica architettonica o impiantistica, anche apparentemente minore, andrebbe verificata rispetto alle ipotesi su cui si basa la strategia antincendio, perché un cambio di destinazione d’uso parziale o uno spostamento di una compartimentazione può rendere necessario rivedere calcoli di esodo fatti in precedenza.
Gestione della sicurezza in esercizio: la progettazione non finisce con il collaudo
Un edificio complesso cambia nel tempo: cambiano gli affollamenti, a volte cambiano le destinazioni d’uso di singole porzioni, e inevitabilmente invecchiano gli impianti. La gestione della sicurezza antincendio in esercizio comprende procedure operative, formazione del personale, prove periodiche di evacuazione e un controllo rigoroso delle modifiche, perché un intervento non coordinato con la strategia antincendio originaria può compromettere i margini di sicurezza previsti in fase di progetto.
Altrettanto importante è sapere cosa succede quando un sistema è temporaneamente fuori servizio: un impianto di rivelazione in manutenzione o un sistema di controllo fumi non funzionante possono richiedere misure compensative da valutare caso per caso, piuttosto che la semplice attesa del ripristino. La tracciabilità documentale, registri dei controlli, aggiornamenti del piano di emergenza, verbali delle prove di evacuazione, non è un adempimento burocratico fine a se stesso: è la prova, nel tempo, che l’edificio continua a rispettare gli obiettivi per cui è stato progettato.
Come scegliere un partner tecnico per la FSE su edifici complessi
Scegliere chi seguirà la sicurezza antincendio di un edificio complesso significa cercare competenze che si intreccino: conoscenza degli impianti, sensibilità architettonica, padronanza della normativa verticale e capacità di tradurre un modello di simulazione in indicazioni di cantiere comprensibili per imprese e direttori lavori. Un buon interlocutore tecnico propone un concept antincendio fin dalle prime fasi, confronta onestamente le alternative progettuali, prescrittive e prestazionali, invece di orientare verso un’unica strada, e rende sempre esplicite le ipotesi su cui si basano i calcoli.
L’output atteso da un progetto di questo tipo non è solo una relazione tecnica da allegare alla pratica, ma un insieme di soluzioni realmente implementabili in cantiere, con continuità fino alla presentazione della SCIA e, idealmente, fino al supporto nella gestione post-collaudo. È questo passaggio, dalla carta al cantiere alla gestione quotidiana, a fare la differenza tra un progetto che rispetta le regole sulla carta e un edificio che, in caso di emergenza reale, si comporta davvero come previsto.
Domande frequenti su FSE e Codice di prevenzione incendi
- Cos’è la FSE in una frase? È il metodo che dimostra con il calcolo, scenario per scenario, che un edificio raggiunge gli obiettivi di sicurezza antincendio, anche quando non segue in modo rigido le prescrizioni standard.
- Quando conviene l’approccio prestazionale invece di quello prescrittivo? Soprattutto quando vincoli architettonici, grandi volumi non compartimentabili, edifici storici o cambi di destinazione d’uso renderebbero la prescrizione troppo penalizzante o di fatto inapplicabile.
- Qual è la struttura del Codice di prevenzione incendi? Il testo coordinato in vigore dal 1 gennaio 2023, revisione 00, è organizzato in Sezione G (generalità, capitoli G.1-G.3), Sezione S (strategia antincendio, capitoli S.1-S.10), Sezione V (regole tecniche verticali, capitoli V.1-V.15) e Sezione M (metodi di calcolo, capitoli M.1-M.3).
- Cosa cambia con le regole tecniche verticali (V.4-V.15)? Ogni capitolo verticale aggiorna o introduce ex novo le regole per una categoria di attività: tra gli esempi, il V.6 sulle autorimesse (D.M. 21 febbraio 2017), il V.9 sugli asili nido (D.M. 6 aprile 2020, in vigore dal 29 aprile 2020), il V.13 sulle chiusure d’ambito (D.M. 30 marzo 2022, in vigore dal 7 luglio 2022) e il V.15 su intrattenimento e spettacolo (D.M. 22 novembre 2022, in vigore dal 1 gennaio 2023).
- Un edificio già conforme deve adeguarsi ogni volta che esce un nuovo decreto? Non sempre: per le attività di uffici, ricettive, autorimesse, scuole e commerciali già progettate o rese conformi sulla base delle regole tecniche precedenti, il D.M. 14 febbraio 2020 non ha comportato adeguamenti, un principio limitato a questo perimetro e da verificare caso per caso con ogni nuovo provvedimento.