Cosa bisogna sapere sull’attestato di rischio? 5 cose da sapere

L’Attestato di Rischio è un documento ufficiale scaturito dalla sottoscrizione di una polizza assicurativa: la sua funzione principale è quella di illustrare alla compagnia assicurativa la storia pregressa di un dato proprietario, al fine di poter valutare la portata del rischio da assicurare. Ma quali sono le novità introdotte dalla legge Bersani nel 2007 ed in cosa differisce il nuovo modello dal vecchio? Alla luce delle modifiche apportate nel corso degli ultimi anni ecco 5 cose da sapere sull’Attestato di Rischio che risolveranno i vostri dubbi:

1) Quali sono i dati presenti sull’Attestato di Rischio?

L’importanza dell’Attestato di Rischio risiede nel fatto che l’assicuratore si affiderà a lui per conoscere il vostro trascorso. Infatti, su questo attestato vi sono tutti i dati relativi a sinistri subiti e provocati dall’assicurato e non solo: su di esso sono inoltre indicati tutti quei sinistri che non hanno determinato un peggioramento della classe bonus-malus. Da ciò possiamo cogliere l’importanza indiscussa di questo documento che determinerà, una volta stipulata una polizza RC Auto, i termini ed i benefici di cui potrà godere l’assicurato.

2) Quali sono i nuovi vantaggi introdotti dalla legge Bersani?

La legge Bersani entrata in vigore nel 2007 consente, all’acquisto di un nuovo veicolo, la possibilità per l’acquirente di conservare la stessa classe di merito (propria o di un componente della famiglia assicurato) così da preservare la propria posizione anche all’acquisto di un nuovo veicolo. Numerose sono le possibilità introdotte da questa nuova legge, che si propone di rispondere alle esigenze dei guidatori italiani aumentando la percentuale di risparmio durante le loro trattative. Le modifiche introdotte si sono rivelate estremamente vantaggiose soprattutto per i neopatentati, in quanto consentono di acquisire la stessa classe di merito del genitore risparmiando notevolmente.

3) Quand’è possibile l’applicazione dei questa legge?

L’applicazione della legge Bersani è consentita solo ed esclusivamente su veicoli nuovi, mai stati assicurati. Non solo: non è prevista la sua applicazione per veicoli gestiti e comprati da aziende, in quanto è necessario che il cliente risponda ad un’identità fisica ben distinta. Nel caso pratico di una compravendita, per poter usufruire dei benefici di questa legge è necessario che i veicoli assicurati o da assicurare facciano parte della stessa categoria. Pertanto non vi sarà possibile goderne nel caso possediate un autoveicolo e vogliate comprare un motociclo.

4) In cosa differisce il nuovo Attestato di Rischio da quello vecchio?

All’acquisizione del vostro attestato, potreste sentirvi spaesati nell’osservare una storia assicurativa differente dai modelli precedenti, ma non allarmatevi: la legge Bersani prevede l’eredità della classe di merito, non di quella interna. Di conseguenza il format del nuovo attestato risulterà diverso e le informazioni anche. Inoltre, è bene ricordare che è prevista dalla legge Bersani la possibilità, per conviventi o membri della famiglia, di ereditare la classe universale e non quella interna. Ogni classe acquisita con la Legge Bersani è priva di storia assicurativa pregressa, pertanto non spaventatevi se, al posto dei soliti numeri, troverete nelle caselle NA (non assicurato) poiché è regolarmente previsto all’acquisto di un veicolo nuovo e mai utilizzato. Trascorsi 5 anni dall’acquisizione della vostra classe, troverete indicata sul modulo la vostra reale storia assicurativa eliminando così ogni differenza.

5) È necessario specificare che la propria classe di merito è stata acquisita con la legge Bersani?

Seppur in vigore da ormai 10 anni, non tutte le compagnie assicurative valutano allo stesso modo l’acquisizione della classe di merito con la legge Bersani. Nel caso in cui voleste affidarvi ad una compagnia diversa dalla vostra, è bene specificare di volta in volta quanto ed in che termini la vostra classe è stata ottenuta. Potreste trovarvi dinanzi a delle difficoltà legate alla disinformazione delle compagnie, di conseguenza vi invitiamo ad informarvi accuratamente prima di intraprendere relazioni con le varie assicurazioni presenti vicino a voi.

Fonte delle informazioni: http://www.attestatodirischio.com/

Autore dell'articolo: Romeo Ausoni

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *